Non si considerano commerciali e non producono reddito imponibile le attività delle associazioni culturali  svolte a favore dei propri associati, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, sebbene dietro pagamento di uno specifico corrispettivo, purché siano rispettate quelle clausole statutarie che assicurano l’effettività del rapporto associativo.

Tra le numerose pronunce dei giudici si segnala la Commissione Tributaria Regionale di Ancona, sentenza del 05 marzo 2018 n. 123, che discostandosi dall’orientamento della giurisprudenza seguito del giudice di primo grado, si è espressa in materia sostenendo che:

  1. Ai sensi dell’art. 111 (ora art. 148) DPR 917/86 non si considerano commerciali e non producono reddito imponibile – e non sono tassabili – le attività svolte dalle associazioni culturali a favore dei propri associati in diretta attuazione degli scopi istituzionali, sebbene dietro pagamento di uno specifico corrispettivo, purché siano rispettate quelle clausole statutarie che assicurano l’effettività del rapporto associativo (Cass. Sez. Trib, sentenza n. 4315/2015).
  2. L’attività di gestione di un bar-ristoro da parte di un ente non lucrativo può essere qualificata come non  commerciale, ai fini dell’Iva (art. 4 DPR 633/72) e dell’imposta sui redditi (art. 111 DPR n. 917/1986, nel testo vigente ratione temporis, trasfuso nell’art. 148 dello stesso DPR) soltanto se la suddetta attività sia strumentale rispetto ai fini istituzionali dell’ente e sia svolta solo in favore degli associati (cfr. Cass. Sez. Trib. sentenza n. 21406/2012)

Avv. Marco Cinnirella